Il collegato lavoro: novità operative (aggiornamento 2026)

La circolare ministeriale n. 6 del 27 marzo 2025 ha illustrato i principali interventi attuati con il cosiddetto “Collegato lavoro” (Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”) e ha fornito le prime indicazioni operative. Anche nel 2026 continuano a trovare applicazione le novità introdotte da quella legge, che rappresenta il quadro giuslavoristico di riferimento per i datori di lavoro e per i lavoratori.

Tra le principali novità figura il nuovo metodo di calcolo del periodo di prova nei contratti a termine: è previsto un giorno di prova per ogni quindici giorni di calendario. Il periodo di prova non può superare i 48 giorni per contratti della durata di 24 mesi e può essere ridotto solo se previsto dalla contrattazione collettiva in senso favorevole al lavoratore. Restano invariati gli eventi che sospendono la prova (ad esempio malattia e maternità), mentre è vietata la previsione di periodo di prova in caso di reiterazione del rapporto per le stesse mansioni.

Per quanto riguarda le attività stagionali, la legge fornisce un’interpretazione autentica che amplia il concetto oltre alle attività tradizionali, includendo anche quelle legate a picchi produttivi ciclici. Tali contratti godono di specifiche deroghe: non necessitano di causale, non sono soggetti a limiti di durata o quantitativi e non comportano contributi aggiuntivi rispetto a quanto previsto per i contratti a termine ordinari.

In tema di somministrazione di lavoro, viene meno l’agevolazione per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie: i periodi di missione a termine saranno ora conteggiati nel limite complessivo dei 24 mesi solo se iniziati dopo il 12 gennaio 2025. Inoltre, alcune categorie di lavoratori somministrati sono escluse dal limite quantitativo del 30%: si tratta, ad esempio, di over 50, disoccupati di lunga durata, lavoratori impiegati in attività stagionali o in start‑up innovative. Per alcune categorie di soggetti fragili (come i disoccupati da oltre 6 mesi o i lavoratori svantaggiati) è stato eliminato l’obbligo della causale anche per contratti di somministrazione oltre i 12 mesi.

L’articolo 19 della legge introduce anche una nuova procedura per le dimissioni per fatti concludenti: qualora l’assenza ingiustificata del lavoratore superi i 15 giorni (o il termine eventualmente previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), il datore di lavoro può considerarla come dimissioni volontarie. In questi casi il datore deve notificare il provvedimento sia al lavoratore sia all’Ispettorato territoriale del lavoro, che ha 30 giorni per verificare la fondatezza della situazione. Se l’assenza non risulta giustificata o non comunicata per cause oggettive, la cessazione del rapporto è considerata valida; in caso contrario il rapporto di lavoro deve essere ricostituito.

Ulteriori aggiornamenti normative in vigore nel 2026

Nel corso del 2025 e nei primi mesi del 2026 sono state anche emanate ulteriori disposizioni con impatto sul mondo del lavoro, che si combinano con le norme del Collegato Lavoro:

  • Regolazione dei rimborsi spese e trasferte di lavoro, con maggiore attenzione alla documentazione e alla tracciabilità dei pagamenti per aumentare trasparenza e correttezza dei rimborsi.
  • Misure di rateizzazione dei debiti contributivi (ad esempio INPS e INAIL), che consentono alle imprese di dilazionare versamenti arretrati fino a un massimo di 60 rate in alcuni casi, con benefici per la gestione finanziaria delle aziende.
  • Aggiornamenti al sistema degli ammortizzatori sociali, compresi criteri e importi della NASpI e di altre indennità di disoccupazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Queste misure, unite alla disciplina del Collegato Lavoro, delineano un quadro normativo in evoluzione che investe contratti, somministrazione, assenze, dimissioni e aspetti contributivi nel rapporto di lavoro, offrendo strumenti operativi più chiari per datori di lavoro e lavoratori.