Il collegato lavoro: novità operative
La circolare ministeriale n. 6 del 27 marzo 2025, illustra i principali interventi attuati con il cosiddetto “Collegato lavoro” (legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”) e fornisce le prime indicazioni operative. Tra le principali novità figura il nuovo metodo di calcolo del periodo di prova nei contratti a termine: un giorno di prova ogni quindici giorni di calendario. Il periodo non può superare i 48 giorni per contratti di 24 mesi e può essere ridotto solo se previsto dalla contrattazione collettiva in senso favorevole al lavoratore. Restano invariati gli eventi che sospendono la prova (es. malattia, maternità), mentre è vietata la previsione di prova in caso di reiterazione del rapporto per le stesse mansioni. Per quanto riguarda le attività stagionali, la legge fornisce un’interpretazione autentica che amplia il concetto oltre le attività tradizionali, includendo quelle legate a picchi produttivi ciclici. Tali contratti godono di deroghe importanti: non necessitano di causale, non sono soggetti a limiti di durata o quantitativi, né a contributi aggiuntivi. In tema di somministrazione, viene meno l’agevolazione per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie, i cui periodi di missione a termine saranno ora conteggiati nel limite dei 24 mesi solo se iniziati dopo il 12 gennaio 2025. Sono inoltre escluse dal limite quantitativo del 30% alcune categorie di somministrati (es. over 50, disoccupati di lunga durata, impiegati in attività stagionali o in start-up). Per alcune categorie fragili (disoccupati da oltre 6 mesi, lavoratori svantaggiati), si elimina l’obbligo di causale anche per somministrazioni oltre i 12 mesi.
Infine, l’art. 19 introduce una nuova procedura per le dimissioni per fatti concludenti: se l’assenza ingiustificata del lavoratore supera i 15 giorni (o il termine previsto dal CCNL), il datore può considerarla come dimissioni volontarie, attivando una procedura con notifica all’Ispettorato e al lavoratore. L’ITL ha 30 giorni per verificare la veridicità della situazione. Se l’assenza non risulta giustificata o non comunicata per cause oggettive, la cessazione è valida; altrimenti il rapporto si ricostituisce.
