Le norme che si riferiscono alla tutela e al funzionamento della maternità sono contenute nel Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, noto come Testo unico sulla maternità e paternità. 

La maternità viene definita come “il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio”, termine con il quale si indica il tempo fisiologico necessario per riacquisire la funzionalità anatomica che si aveva prima del parto e che corrisponde a 6 settimane. 

MATERNITA’ OBBLIGATORIA

La normativa in vigore distingue tra maternità obbligatoria, facoltativa e anticipata: 

Il congedo di maternità è obbligatorio nella misura in cui la lavoratrice non potrà in alcun modo rinunciarvi. La sua durata è di 5 mesi e nei casi in cui la lavoratrice volesse rientrare prima al lavoro in seguito al parto, dovrà presentare un certificato medico che dimostri l’assenza di rischi per la sua salute.

Il congedo di maternità obbligatoria è regolato dal Testo Unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

La legge n. 81 del 22 maggio del 2017 ha stabilito che il congedo di maternità non sia più obbligatorio per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata. 

Il congedo di maternità si rivolge:

  • alle lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
  • alle apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
  • alle donne disoccupate o sospese;
  • alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
  • alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • alle lavoratrici a domicilio;
  • alle lavoratrici LSU o APU;
  • alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità;
  • alle lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche.

Il congedo di maternità ha una durata di 5 mesi. Come regola generale, il congedo di maternità inizia 2 mesi prima la data ipotetica del parto, ma nei casi in cui la gravidanza sia a rischio è anche possibile che il periodo di astensione parta prima.

La legge di Bilancio 2019 ha inserito la possibilità di poter fruire del congedo di maternità in modo differente rispetto alla norma, ovvero le madri hanno la possibilità di astenersi dal lavoro nei 5 mesi successivi al parto.

Questa decisione dovrà essere approvata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e dal medico che si occupa della prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro, per i quali la scelta di tale opzione non dovrà essere pericolosa né per la gestante né per il nascituro. Nell’ipotesi in cui, dopo il parto, il neonato sia ricoverato in ospedale, la madre può decidere di sospendere momentaneamente il congedo riprendendo la propria attività lavorativa (posto che le sue condizioni di salute lo rendano possibile), e riattivarlo nel momento in cui il bambino sarà dimesso. 

La lavoratrice ha il diritto di godere dell’intero periodo del congedo di maternità anche nel caso in cui avvenga un’interruzione di gravidanza o si verifichi il decesso del bambino alla nascita o durante il congedo. 

Il congedo di maternità o di paternità dà diritto a un’indennità pari all’80 della retribuzione media globale giornaliera, la quale viene calcolata sull’ultimo periodo di paga prima dell’inizio del congedo. 

Nel caso degli iscritti alla Gestione Separata, la retribuzione corrisponde all’80% di 1/365 del reddito. L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro nel caso delle lavoratrici dipendenti. 

Viene invece erogata direttamente dall’INPS alle:

  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata;
  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole;
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • lavoratrici disoccupate o sospese;
  • lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.

Il diritto a ricevere l’indennità si prescrive entro un anno, che decorre dalla fine del congedo.

Requisiti

I requisiti che devono essere posseduti dalle varie lavoratrici per poter ricevere l’indennità sono i seguenti:

LAVORATRICE

REQUISITO PER RICEVERE L’INDENNITÀ RELATIVA AL CONGEDO DI MATERNITÀ

Dipendente

Deve avere un rapporto di lavoro

Colf e badanti

Sono richiesti 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo

Lavoratrici agricole a tempo determinato

Si richiede, nell’anno di inizio del congedo, il possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo

Disoccupata o sospesa

Il congedo deve iniziare entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro. Può iniziare dopo solo se si ha diritto alla disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione

Disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione

Si riceve un’indennità solo se il congedo è iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e sono stati versati all’INPS 26 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo

Iscritte alla Gestione Separata INPS, non pensionate

Se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità risulta effettivamente accreditato o dovuto alla Gestione Separata almeno un contributo mensile comprensivo della predetta aliquota maggiorata 

La lavoratrice avrà la possibilità di scegliere di suddividere i 5 mesi previsti in modo obbligatorio nel seguente modo:

  • 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto;
  • 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto;
  • 5 mesi da fruire tutti nel periodo successivo al parto. 

MATERNITA’ FACOLTATIVA

La legge prevede che nei primi 12 anni di vita del bambino la madre possa richiedere un periodo di maternità facoltativa, che rientra in quello che prende il nome di congedo parentale.

Tale periodo:

  • ha una durata di 6 mesi;
  • è riconosciuto soltanto alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro. 

In particolare, i lavoratori potranno accedere a un congedo della durata di 7 mesi. Nel caso in cui il genitore fosse invece single, la maternità facoltativa avrà una durata totale di 10 mesi

Può essere richiesto:

  • da lavoratrici e lavoratori dipendenti;
  • da lavoratrici e lavoratori iscritti dalla gestione separata INPS.

Non spetta ai:

  • genitori disoccupati o sospesi;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori lavoratori a domicilio.

Per quanto riguarda il 2023 e i cambiamenti previsti dal Governo Meloni, è stato introdotto un mese di congedo parentale facoltativo retribuito all’80% dello stipendio (invece che al 30%), del quale potranno usufruire in alternanza tutti e due i genitori. Tale mese in più si potrà utilizzare fino ai 6 anni di vita del bambino.

La domanda per ottenere il congedo parentale deve essere inviata all’INPS prima dell’inizio effettivo del congedo. L’indennizzo:

  • è anticipato dal datore di lavoro nel caso di lavoratrici e lavoratori dipendenti;
  • viene erogato direttamente dall’INPS nel caso di operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata e lavoratrici autonome.

La domanda può essere inviata:

  1. tramite il sito dell’INPS, accedendo alla voce acquisizione domanda nella quale sarà disponibile l’apposito modulo da compilare per inoltrare la richiesta;
  2. tramite il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure lo 06 164 164 da rete mobile; 
  3. rivolgendosi agli enti di patronato e agli intermediari dell’Istituto.

CONGEDO PARENTALE E GESTIONE SEPARATA INPS

Il congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS ha una durata massima di 6 mesi e può essere richiesto entro i primi tre anni di vita del bambino.

La retribuzione è pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

La domanda può essere inviata:

dalle lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate, che non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;

dagli iscritti alla Gestione Separata in qualità di professionisti, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 335/1995, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

qualora sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;

qualora sia presente il requisito di almeno 3 mesi di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di congedo parentale indennizzabile, oppure – nel solo caso di fruizione di periodi di congedo parentale entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia del minore – si possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata, nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione;

in caso di effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Nel caso della gestione separata, il diritto al congedo parentale del padre è autonomo rispetto a quello della madre: i genitori non possono comunque superare un periodo complessivo di 6 mesi. Le modalità di presentazione della domanda sono le stesse previste per lavoratrici e lavoratori dipendenti.