Il regime forfettario è un sistema fiscale agevolato che offre vantaggi sia per quanto riguarda l’aspetto contributivo, sia per le tasse. Si può aderire a tale regime nel caso in cui si dispone di un Partita IVA personale o come ditta individuale.
Si parla comunemente di partita IVA forfettaria per riferirsi alla partita IVA aperta con le regole del cosiddetto regime forfettario, riservate ai liberi professionisti e alle ditte individuali che non superano l’importo di 85.000 euro annui per il 2023, inteso come limite di ricavi e compensi annuali.
A differenza del regime ordinario o semplificato, il regime forfettario permette di poter accedere a una serie di agevolazioni dal punto di vista fiscale, ed è aperto a tutti i codici Ateco, senza differenza alcuna.
La Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) fa riferimento a un’indennità di disoccupazione che è destinata ai soggetti che finiscono per trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria. Questo sussidio è inteso come un compenso per il tempo precedentemente lavorato e che permette di avere un po’ di tempo mentre si trova un altro lavoro.
Tale prestazione viene corrisposta mensilmente per un determinato numero di settimane che vengono calcolate in relazione agli ultimi 4 anni di contributi. Direttamente corrisponde un sussidio pari alla metà delle settimane di questo periodo. Tutte le procedure relative a tale agevolazione vengono svolte tramite l’Inps, che sarà l’ente che valuterà se sussistono o meno i presupposti per beneficiarne.
Un aspetto importante da tenere in considerazione è che la richiesta Naspi non solo è pensata in caso di licenziamento, ma è anche contemplata quando il lavoratore ha rassegnato le dimissioni per giusta causa.
Nel caso di poter accedere alla Naspi, bisogna anche tenere presente che il soggetto in questione sarà obbligato a partecipare alle iniziative di attivazione lavorativa e al percorso di riqualificazione professionale perché l’obiettivo sarà sempre quello di aiutare il lavoratore a riqualificarsi per tornare nel mercato.
La NASPI anticipata invece, consente di disporre dell’importo totale dell’indennità di disoccupazione in un’unica soluzione. È un’opportunità utile se si vuole avviare una attività di lavoratore autonomo, dato che consente eventuali riduzioni nel caso di reddito superiore ai 4.800€.
Si può richiedere sia se già si dispone di Partita IVA, sia se si ha intenzione di aprirne una. In ambedue i casi i passaggi sono simili. Il primo step è quello del requisito di disoccupazione e quindi verrà richiesta la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Pertanto si potrà inoltrare la domanda della NASPI all’INPS e presentare la richiesta della NASPI anticipata entro 30 giorni.
Nel caso in cui non si dispone ancora di Partita IVA si dovrà procedere all’apertura dopo aver effettuato la domanda dell’indennità e prima di richiedere la NASPI anticipata.
La Partita Iva è compatibile con la NASPI?
La risposta è affermativa, con le dovute eccezioni:
In caso di attività lavorativa autonoma, la NASpI spetta a condizione che il reddito annuo presunto non sia superiore a 4.800 euro. Pertanto, la titolarità della partita IVA non fa perdere di per sé il diritto alla NASpI purché il reddito presunto non superi il tetto sopra indicato.
Per non perdere il diritto alla NASpI, la titolarità della partita IVA deve essere in ogni caso comunicata:
- Se l’attività era preesistente al momento della presentazione della domanda NASpI, il reddito annuo presunto dell’attività di lavoro autonomo deve essere comunicato, entro 30 giorni dall’invio della domanda
- Se si tratta di una nuova attività, entro 30 giorni dall’inizio.
La dichiarazione può essere resa nell’apposito campo della domanda. In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall’avvio dell’attività, tramite il servizio NASPI.COM, accessibile dalla stessa scheda con le proprie credenziali.
Per le prestazioni a cavallo di due anni l’Inps richiede invece il rinnovo della dichiarazione da effettuarsi con il modello «NaspiCom» entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza la prestazione viene sospesa sino all’invio della comunicazione.
Si possono verificare tre fattispecie:
- Se il reddito presunto è pari a zero, l’indennità di disoccupazione verrà percepita per intero.
- Se il reddito presunto è inferiore a 4.800 euro, l’indennità NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento dei del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
- Se il reddito annuo presunto supera i 4.800 euro si perde il diritto a percepire la Naspi.
Poiché la riduzione viene calcolata sul “reddito presunto”, questo potrebbe differire dal reddito effettivo. Di conseguenza la riduzione sarà poi ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa in argomento.
Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate.
Il messaggio 5 dicembre 2023, n. 4361 ricorda ai percettori di NASpI che, per continuare a fruire dell’indennità di disoccupazione, devono comunicare all’Istituto il reddito presunto del 2024 entro il 31 gennaio 2024.
Tale comunicazione è obbligatoria per il percettore di NASpI che nel 2023 ha dichiarato un reddito presunto diverso da zero. In assenza di comunicazione la NASpI sarà sospesa.
Chi, invece, nel 2023 ha comunicato un reddito presunto pari a zero continuerà a percepire l’indennità di disoccupazione, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio se prevede di produrre, per il 2024, un reddito diverso da zero.
ANTICIPAZIONE DELLA NASPI
Anche la NASpI può essere richiesta anticipatamente e in un’unica soluzione.
Quindi il percettore potrà richiedere la NASpI anticipata ovvero la liquidazione della intera indennità di disoccupazione o della parte rimanente in un’unica rata.
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Si può ricorrere all’istituto dell’anticipazione della NASpI nel caso in cui si intenda:
- avviare un’attività lavorativa autonoma;
- avviare un’impresa individuale;
- sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
- sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI.
Partita IVA e NASPI ANTICIPATA: COME FUNZIONA
La NASPI è compatibile con l’apertura della Partita IVA, ma solo in presenza di determinate condizioni.
La NASPI anticipata ti permette di disporre dell’importo totale dell’indennità di disoccupazione in un’unica soluzione. È un’opportunità utile per avviare una attività di lavoratore autonomo .
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata. L’erogazione dell’anticipo avviene in un’unica soluzione ed è pari all’importo complessivo del trattamento spettante non ancora erogato. L’anticipazione viene concessa a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione della partecipazione in una cooperativa.
I tempi di erogazione non sono rapidissimi e occorre rispettare tutte le condizioni di erogazione e di permanenza del diritto alla fruizione, pena decadenza e restituzione dell’importo percepito.
Se da un lato disporrai immediatamente della somma intera della NASPI, dall’altro dovrai però considerare che questa formula limita la tua possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro subordinato per i 2 anni successivi.
Infatti, al verificarsi di questa condizione sarai obbligato a restituire l’ammontare rimasto. Ad esempio, se vieni assunto con un contratto di lavoro dopo un anno e due mesi di NASPI, dovrai restituire le 10 mensilità restanti.
PARTITA IVA e NASPI mensile
Se si dispone di Partita IVA, al momento della domanda della NASPI, si dovra’ specificare questo dato all’INPS e inserire l’importo del reddito percepito nell’anno precedente. Invece, in caso di nuova Partita IVA, è bene indicare il presunto reddito dell’ attività di lavoratore autonomo. In base a quanto dichiarato, l’importo della NASPI potrà subire delle riduzioni, secondo i dati in tabella.
Reddito Partita IVA dichiarato | Importo NASPI |
0€ | Nessuna riduzione |
Da 1€ a 4.800€ | -80% dell’importo |
Oltre i 4.800€ | Esclusione della NASPI |
E’ necessario comunicare il reddito utilizzando il modulo apposito scaricabile sul sito dell’INPS o compilabile direttamente online. In base a quanto dichiarato, l’INPS modificherà l’importo mensile.
Ciò vale anche nel caso in cui si effettua l’apertura di una nuova Partita IVA, successivamente alla ricezione dell’indennità di disoccupazione. In questo caso si dovrà seguire i seguenti passaggi:
- effettuare la richiesta NASPI presso il sito dell’INPS;
- attendere la conferma dell’indennità di disoccupazione;
- aprire la Partita IVA con la scelta del codice ATECO adeguato;
- effettuare la comunicazione all’INPS dell’apertura del codice IVA.