PANORAMICA NORMATIVA

L’art. 27 del Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. Decreto Lavoro), in attesa di conversione, propone anche una specifica agevolazione per l’assunzione di giovani con età inferiore a 30 anni, non occupati e non inseriti in corsi di studio o di formazione. Il datore di lavoro, all’esito di una apposita procedura autorizzativa telematica di prossima implementazione, potrà ottenere dall’INPS un incentivo, fruibile con operazione di conguaglio contributivo, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile a fini previdenziali. Il provvedimento riguarda le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 e presuppone la verifica preliminare del non esaurimento delle risorse stanziate.

Si tratta di un tentativo di intervento sui c.d. NEET ovvero i giovani non attivi nella ricerca del lavoro e nello studio, un fenomeno difficile da indagare ma che si ritiene nel 2022 abbia rappresentato, nell’intero territorio nazionale, circa il 19% della popolazione tra 15 e 29 anni, un dato fortemente superiore alla media europea del 11,7% (analisi ISTAT, ANPAL e EUROSTAT) e con significative differenziazioni territoriali, comprese tra il 27,9% del Mezzogiorno e circa il 10% di alcune province del Nord Italia.

L’art.26 del testo in bozza del decreto Lavoro, prevede in favore delle imprese che assumono giovani un incentivo pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

In particolare,  ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda da presentare all’INPS, un incentivo cash per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Sono agevolate le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, di giovani nelle seguenti condizioni:

  • che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  • che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
  • che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

CARATTERISTICHE​

Art. 27 del Decreto Lavoro 48 del 15/03/2023 (gazzetta-ufficiale-dl-4-maggio-2023-n-48)

  • beneficiari: datori di lavoro privati
  • durata: 12 mesi
  • misura: 60% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali. In pratica, è l’ammontare sul quale sono calcolati i contributi dovuti all’Inps, sia per la quota a carico del lavoratore, che per quella a carico del datore.

Vi rientrano la retribuzione della prestazione lavorativa ordinaria (quindi la paga base, l’indennità di contingenza, l’Edr – elemento distinto della retribuzione – gli scatti di anzianità, gli eventuali superminimi), ma anche la retribuzione riferita al lavoro straordinario, quella correlata alle assenza retribuite (ferie, permessi e così via anche se non goduti), le integrazioni all’indennità di malattia, maternità, infortunio dovute dal datore di lavoro, le mensilità aggiuntive.

In sostanza, la retribuzione imponibile è pressoché costituita dalla sommatoria della colonna «competenze» della busta paga e, quindi, può variare da un mese all’altro in base alle dinamiche del rapporto di lavoro.

Di conseguenza, essendo il bonus «Neet» calcolato in percentuale su questo valore, anch’esso oscillerà di importo.

REQUISITI SPECIFICI​

Nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 01/06/2023 fino al 31/12/2023 di giovani qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto iltrentesimo anno di età;
  • che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi e formazione (NEET);
  • che siano registrati al (PON) Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, il datore di lavoro dovrà dunque acquisire dalla persona che intende assumere l’attestazione rilasciata dal centro per l’impiego che certifica l’iscrizione.

Oltre ai suddetti requisiti, in forza del rinvio operato dall’articolo 27 del Decreto Lavoro al Regolamento (UE) n. 651/2014 che definisce le caratteristiche dei lavoratori svantaggiati, nonché dell’espressa previsione di cui all’articolo 4 del decreto n. 189 dell’ANPAL per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:

  • il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
  • il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, 16 novembre 2022, n. 327, di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

BENEFICIO

  • è pari al 60 percento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
  • spetta per una durata massima di 12 mesi;
  • vale anche nelle ipotesi in cui si voglia procedere all’assunzione di un giovane “NEET” con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • in caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20%  della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
  • può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro;
  • l’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025;

IL BONUS PER I NEET​

Il bonus è partito il 31 luglio e c’è tempo fino ad esaurimento delle risorse.

L’aiuto viene riconosciuto per un periodo di 12 mesi e le assunzioni devono essere realizzate nel secondo semestre del 2023. L’incentivo scade il 31 dicembre 2023. Si può presentare domanda dal 31 luglio 2023. Deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche in questa ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025.

La domanda per la fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa in via telematica all’INPS dal datore di lavoro tramite gli appositi canali online, a cui si accede con SPID, CIE o CNS.

Chi può ottenere il bonus​

Le aziende devono assumere giovani under 30, che non lavorano e non studiano e che sono iscritti al programma ‘Iniziativa occupazione giovani’ o al Gol (Garanzia di occupazione per i lavoratori). Le iscrizioni a questi programmi sono ancora possibili: l’incentivo Neet si applica infatti per le assunzioni che avvengono dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. Dall’agevolazione sono escluse le pubbliche amministrazioni. Non può essere, inoltre, utilizzata per stabilizzare i lavoratori con contratti a termine, per i lavoratori domestici, per quelli intermittenti o i prestatori di lavoro occasionale. Inoltre, il contratto deve essere a tempo indeterminato. L’incentivo, infine, spetta sia per i rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Datori di lavoro ammessi al bonus NEET​

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro (imprenditori, non imprenditori e datori di lavoro agricoli) che assumono nel periodo dall’1 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 giovani NEET e che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere in regola con il DURC; 
  2. rispettare la normativa in materia di lavoro e sicurezza e gli altri obblighi di legge; 
  3. assicurare ai propri dipendenti il trattamento previsto dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, territoriale od aziendale (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006); 
  4. rispettare l’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015 (nella sostanza i principi finora vigenti e previsti dall’articolo 4, comma 12, della legge n. 92/2012).