Per i giovani under 36, che richiedono un mutuo prima casa superiore all’80% del valore dell’immobile, il decreto Sostegni bis ha aumentato la garanzia del Fondo prima casa dal 50% all’80% della quota capitale.
Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.
Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. La legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato di sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal decreto “Sostegni bis”. La legge di bilancio 2023 proroga ulteriormente di un anno le agevolazioni “prima casa under 36”.
In cosa consistono
La norma prevede i seguenti benefici:
- per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
- per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.
Bonus prima casa under36 2023: Novità e proroga
Il bonus prima casa under 36 2023 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 per concedere ai giovani che decidono di acquistare la prima abitazione, di poter usufruire dell’agevolazione. È rivolto ai giovani compratori con un’età inferiore a 36 anni, nati dal 1987, e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro.
Per quanto riguarda la scadenza, il Bonus prima casa under 36, è valido per tutti gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.
Le agevolazioni per il bonus prima casa under 36 destinate ai giovani, per l’acquisto della prima casa, si azionano tramite l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa e con i benefici fiscali sulla tassazione applicata all’acquisto
L’accesso al credito
Il Decreto Sostegni-bis prevede delle agevolazioni riguardanti il Fondo di Garanzia per la prima casa. Il decreto facilita l’accesso al fondo grazie alla presenza di requisiti meno selettivi. Lo Stato si espone per l’80% sull’acquisto della prima casa.
Le agevolazioni fiscali
Le agevolazioni sulle imposte legate agli atti di acquisto della prima casa, riguardano:
- l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale;
- la riduzione del 50% sugli onorari notarili;
Infine, anche il credito d’imposta pari all’IVA corrisposta, riguarda il credito che viene portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni ed infine sulle donazioni dovute.
A chi spetta il bonus prima casa under 36
Il bonus spetta ai giovani che hanno le seguenti caratteristiche:
- hanno un’età inferiore ai 36 anni nel momento del rogito;
- non sono titolari dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel territorio;
- non hanno un altro immobile acquistato con l’agevolazione casa;
- hanno la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile.
Infine hanno un ISEE, ossia un Indicatore della Situazione Economica Equivalente ordinaria o corrente non superiore a 40.000 euro annui.
Requisiti per le agevolazioni
Per ottenere il bonus giovani sull’acquisto della prima casa, secondo il Decreto Sostegni-bis, è necessario che il compratore abbia un’età inferiore ai 36 anni e un ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro.
Come richiedere il bonus 1 casa under 36
Per richiedere il bonus prima casa under 36 è necessario presentare la domanda direttamente alla Banca o ad un Intermediario finanziario a cui viene richiesto il mutuo, utilizzando il modulo adatto.
I requisiti oggettivi per richiedere il bonus
Con riferimento agli immobili e alle tipologie di atti agevolabili occorre fare riferimento sempre alle disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa”.
Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
- A/6 (abitazione di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.
Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Per quanto riguarda gli atti agevolabili, i benefici fiscali si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione sopra indicate.
Le agevolazioni non si applicano ai contratti preliminari di compravendita (alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, è possibile però presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra). Ne beneficiano, invece, gli immobili acquistati all’asta.
Mancanza dei requisiti e decadenza dalle agevolazioni
La norma che ha introdotto le agevolazioni ha previsto anche le conseguenze nel caso di “insussistenza” delle condizioni e dei requisiti per usufruirne o di “decadenza” dalle stesse agevolazioni.
Più precisamente, prevede il recupero delle imposte dovute, l’applicazione degli interessi e l’irrogazione di sanzioni, secondo quanto stabilito per le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni prima casa.
Con la circolare n. 12/2021 l’Agenzia delle entrate ha precisato, in proposito, che:
- se viene riscontrata solo l’insussistenza dei requisiti previsti specificamente per le agevolazioni “prima casa under 36” (per esempio, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni), ma sussistono i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”
- per gli atti soggetti a imposta di registro viene recuperata questa imposta (nella misura del 2%) e le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna
- per gli acquisti soggetti a Iva, invece, viene meno il credito d’imposta con il conseguente recupero dello stesso (oltre all’applicazione di sanzioni e interessi), nel caso sia già stato utilizzato.
Resta ferma l’applicazione dell’Iva con l’aliquota del 4%
- nelle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni prima casa, che si verifica in caso di
- dichiarazione mendace, resa nell’atto di acquisto, circa la sussistenza dei requisiti
- mancato trasferimento della residenza nei termini previsti
- alienazione infraquinquennale non seguita dal riacquisto entro l’anno
- mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova “prima casa”
venendo meno i presupposti per godere delle agevolazioni “prima casa”, l’imposta di registro è determinata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni. Il credito d’imposta viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi), oltre alle conseguenze in materia di Iva per la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” (di cui al n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972).