28 aprile
Il 28 aprile di ogni anno si celebra la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. L’organizzazione mondiale del lavoro ILO promuove la giustizia sociale e il lavoro sicuro e dignitoso.
“Dobbiamo parlare quotidianamente di salute e sicurezza in tutti i luoghi di formazione e di lavoro”. Così il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, nella Giornata mondiale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro istituita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo).
La ricorrenza del 28 aprile pone ciascuno davanti alla responsabilità di impegnarsi per incidere sulle statistiche. Sono stati introdotti pertanto i progetti di legge per l’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie . “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati, sono e saranno temi fondanti del diritto dei lavoratori”.
L’aggiornamento del quadro normativo, il potenziamento dell’attività di vigilanza sul territorio e l’impegno a costruire giorno dopo giorno, insieme a tutte le istituzioni coinvolte e le parti sociali, una cultura della sicurezza sul lavoro sono la rotta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende percorrere per rendere i luoghi di lavoro sempre più sicuri.
In Italia la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 (anche noto come “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, entrato in vigore il 15 maggio 2008) e dalle relative disposizioni correttive (Dlgs 3 agosto 2009, n. 106 e successivi ulteriori decreti).
Cos’è la sicurezza sul lavoro (legge 81/08)
Quando si parla di sicurezza sul lavoro si fa riferimento ad una condizione fondamentale di sicurezza sui luoghi di lavoro per ogni tipo di lavoratore, affinchè possa svolgere la sua mansione senza correre alcun pericolo o rischio per legge.
Quindi, il luogo di lavoro deve comprendere tutti quegli strumenti tali per cui ciascun lavoratore possa essere protetto e sicuro nella mansione che è chiamato a svolgere per legge. È noto che ci sono delle attività lavorative che, per la loro natura, prevedono un rischio maggiore di incidenti rispetto ad altre. Per quest’ultime è fondamentale prestare particolare attenzione.
La legge sicurezza sul lavoro 81/08 fa riferimento a quel complesso di attività che includono la predisposizione di ogni misura di carattere preventivo e protettivo con riferimento anche alla salute.
Queste misure sono introdotte ed adottate in primis da parte del datore di lavoro, in secondo luogo, anche dai lavoratori.
Nel momento in cui si parla di prevenzione, si fa riferimento a quell’insieme di misure e comportamenti fondamentali per eliminare a monte o ridurre ai minimi termini, i rischi di ciascuna professione lavorativa.
La valutazione dei rischi comprende la verifica complessiva e dettagliata di ogni tipo di rischio in relazione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
Il Dlgs 81/08 e i successivi hanno notevolmente ampliato il campo di applicazione delle previsioni in ambito antinfortunistico e di tutela della salute sul luogo di lavoro, estendendole a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le classi di rischio e a tutte le tipologie di lavoratori (dipendenti, parasubordinati, autonomi, volontari ecc.).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori e, in base a quanto rilevato, di prendere tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva e individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio.
La valutazione dovrebbe procedere attraverso:
- la creazione di una base dati anagrafica comune, comprendente i pericoli a cui i lavoratori possono essere esposti, l’identificazione di un indice di pericolo, la valutazione di un indice di rischio per ogni mansione-pericolo;
- la verifica periodica dell’esposizione dei lavoratori mediante misurazioni e confronto con i valori limite professionali, ambientali e biologici;
- la valutazione del rischio correlato a ciascuna mansione;
- la verifica degli adempimenti di legge e della conformità degli ambienti di lavoro e delle postazioni;
- l’analisi del rischio degli ambienti di lavoro e la stesura di un documento di valutazione, anche al fine di contribuire al percorso di formazione/informazione dei lavoratori;
- la gestione delle attività conseguenti la valutazione dei rischi (sorveglianza sanitaria, piani di emergenza ecc.), con la creazione di un registro per la gestione delle azioni migliorative conseguenti e dell’aggiornamento periodico.
L’art. 30 del Dlgs 81/08 descrive il modello di organizzazione e di gestione, ossia di quel modello in grado di assicurare un sistema aziendale che permetta l’adempimento di tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
La normativa prevede l’adozione di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SGSSLL), che permette di tenere sotto controllo i risultati aziendali in materia di sicurezza e salute del lavoro e garantire la conformità alle previsioni normative.
Il modello organizzativo e gestionale adottato dovrebbe inoltre prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso contenute e un idoneo sistema di controllo sulla sua attuazione.
Le figure di garanzia previste dalla disciplina in esame sono:
- il datore di lavoro, ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva, in quanto esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa nelle pubbliche amministrazioni, il dirigente (oppure il funzionario nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale);
- il dirigente, il soggetto che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
- il preposto, il soggetto che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- il lavoratore, ovvero il principale destinatario delle tutele dettate dalle norme antinfortunistiche, da intendersi estensivamente (con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, ma esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari).
Nell’attuale impianto normativo il lavoratore non è soltanto destinatario delle tutele, ma ha precise responsabilità e riveste un ruolo attivo, partecipando direttamente o tramite i propri rappresentanti alla realizzazione del sistema di sicurezza aziendale. In tal senso, si prevede infatti che ogni lavoratore – in via generale – deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20, comma 1).
Inoltre, il lavoratore è destinatario di specifici obblighi, tra cui (art. 20, comma 2):
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto o, comunque, disposti dal medico competente.
Oltre a coloro che fanno parte tradizionalmente della struttura aziendale, il Decreto Legislativo n. 81/2008, individua ulteriori soggetti che – in tema di prevenzione e sicurezza – svolgono compiti di natura tecnica, forniscono consulenza (Servizio di prevenzione e Protezione e medico competente) oppure rivestono funzioni di natura consultiva e partecipativa (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza) o, ancora, hanno compiti di intervento in circostanze emergenziali (Addetti alla gestione delle emergenze).
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è organizzato dal datore di lavoro prioritariamente all’interno della azienda o dell’unità produttiva, o con incarico a persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici (art. 31), affidando in ogni caso tale ruolo solo a soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali stabiliti dalla legge (art. 32).
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) eletto a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo, con le modalità elettive stabilite dal citato decreto, a seconda delle dimensioni dell’azienda (art. 47) e il nominativo deve essere comunicato dal datore di lavoro all’INAIL (art. 18, comma 1, lettera aa).
Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono definite dal Decreto Legislativo n. 81/2008, salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva.
Tra i soggetti coinvolti nel sistema di sicurezza aziendale rientrano anche gli Addetti alla gestione delle emergenze (articoli 43-46). Il datore di lavoro, infatti, deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione degli incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Detti lavoratori devono ricevere idonea formazione, nonché disporre delle attrezzature adeguate e non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Anche il Medico competente rientra tra le figure individuate dal decreto in parola nominate dal datore di lavoro per collaborare alla valutazione dei rischi ed eseguire la sorveglianza sanitaria (articoli 38-42). Il medico competente deve essere in possesso dei titoli e dei requisiti specifici e, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, è previsto che questa venga svolta, non solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente, ma anche qualora ne faccia richiesta il lavoratore in quanto correlata ai rischi lavorativi (art. 41, comma 1).
Valutazione dei rischi e DVR
La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, (tra cui quelli connessi alle differenze di genere, all’’età, ecc.) nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi (DVR) deve avere data certa e contenere tra l’altro (art. 28, comma 2):
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischiper la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;
- l’indicazione delle misuredi prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- l’individuazione delle procedureper l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che devono provvedervi e ai quali devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativodel Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
Il datore di lavoro esegue la valutazione ed elabora il DVR, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29, commi 1 e 2).
Misure di tutela e obblighi
Il Decreto Legislativo n. 81/2008 persegue la finalità di garantire uniformità di tutela nei luoghi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il territorio nazionale.
A tal fine individua misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra cui (art. 15):
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecniche produttive dell’azienda, nonché dell’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
- l’eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro;
- l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l’informazione e la formazione adeguate per lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l’adozione di codici di condotta e di buone prassi in materia di salute e sicurezza;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, nonché l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.
Formazione e informazione
Un altro cardine dell’impianto normativo delineato dal decreto in esame è la formazione e informazione del personale.
In particolare, da un lato, tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere un’informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione (art. 36), dall’altro, le figure coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere specifica formazione.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione (art. 37, commi 4):
- della costituzione del rapporto di lavoroo dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoroo di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
Dirigenti e preposti devono ricevere a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. La loro formazione, in particolare, comprende: i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi; l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (art. 37, comma 7).
Sanzioni
Oltre alle obbligazioni contrattuali poste a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore (art. 2087 codice civile), la normativa in commento prevede sanzioni amministrative pecuniarie e contravvenzioni (sanzioni penali che vanno dall’ammenda all’arresto) in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (articoli 55-60). Residuano, tuttavia, anche ipotesi di delitti in materia prevenzionistica disciplinati dal codice penale (articoli 437 e 451).
La vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è affidata principalmente alle ASL e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Misure di prevenzione e protezione
Dalla valutazione del rischio consegue l’adozione di misure di prevenzione e protezione.
Nel caso del rischio chimico, il d.lgs. 81/2008 distingue le misure di carattere generale (art. 224) da quelle di carattere specifico (art. 225).
Le misure di carattere generale sono:
- progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro
- fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate
- riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
- riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione
- misure igieniche adeguate
- riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione
- metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
Le misure di carattere specifico vanno implementate se il risultato della valutazione del rischio (inserire link alla pagina “Valutazione del rischio”) mostra un rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.
La misura più importante è la sostituzione dell’agente pericoloso o del processo con altri che, nelle condizioni di uso, non lo sono o lo sono meno.
Quando la natura dell’attività non lo consente, la riduzione del rischio va cercata attraverso:
- progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati;
- appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio (aspirazioni localizzate, cappe, schermi, etc.);
- misure di protezione individuale, compresi i DPI;
- misurazione periodica degli agenti pericolosi;
- sorveglianza sanitaria.
I principi generali di prevenzione e l’art. 15 del d.lgs. 81/2008 dispongono la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di tipo individuale.
La tipologia di interventi per il contenimento dell’esposizione ad agenti chimici può essere, quindi, di diversa natura ma il ricorso ai DPI è opportuno solo se le altre misure non garantiscono la protezione dei lavoratori.